Riforma artigianato, la bozza approvata dal Governo: cosa cambia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 ottobre 2026  in via preliminare lo schema di decreto legislativo che riforma la disciplina dell’artigianato. Il provvedimento attua la delega contenuta nell’articolo 15, comma 1, della legge  sulle PMI 34/2026.  Il testo, composto da sei articoli, dovrà ora ricevere i pareri delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni prima del varo definitivo. 
Le modifiche riguardano diversi ambiti:  i requisiti tecnico-professionali, i criteri dimensionali per riconoscere come artigiana un’impresa in forma societaria, l’organizzazione sul territorio, l’iscrizione all’albo, la figura del maestro artigiano e i consorzi.
Viene inoltre creato un nuovo organismo consultivo, notizia che abbiamo accolto positivamente giacchè abbiamo sempre contestato l’abolizione delle CpA recriminando di non avere piu’ un organismo di confronto, necessario per la complessa compagine del settore  e confidiamo che coinvolgera’ gli enti preposti come CCIAA, Inps, Associazioni di categoria di rappresentanza datoriale e che possa svilupparsi su tutti i livelli territoriali.
Come detto, il documento è un importante inizio per attivare un determinate processo di riforma e come CNA faremo la nostra parte, cosi come abbiamo fatto finora, lavorando nelle sedi opportune e puntando su cose concrete.
Quali sono le principali novita’

1) Le regole su responsabile tecnico, soci lavoratori e unità locali
L’articolo 1 modifica l’art. 2 della legge n. 443/1985. Per le attività che richiedono una preparazione specifica e comportano responsabilità verso gli utenti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali potranno essere posseduti, in alternativa al titolare, da un collaboratore con la qualifica di responsabile tecnico. Se il responsabile è temporaneamente impossibilitato a operare, l’imprenditore può nominarne uno temporaneo per non più di trenta giorni. Il periodo può arrivare a novanta giorni per motivi di salute o altre cause documentate. In assenza di regole di settore, il sostituto è l’imprenditore stesso o un collaboratore con almeno tre anni di esperienza nel ramo. Nomina e durata dell’incarico vanno comunicate telematicamente alla Camera di commercio competente.
L’articolo 2 riscrive l’art. 3 e prevede che per le società diverse da Spa e Sapa, la qualifica artigiana richiederà che la maggioranza del capitale appartenga a uno o più soci impegnati in prevalenza nel processo produttivo. Resta fermo che il lavoro deve prevalere sul capitale. Viene così abbandonato il criterio della maggioranza numerica dei soci. Restano anche le regole specifiche per due forme societarie:
• nelle cooperative deve lavorare in prevalenza la maggioranza dei soci;
• nelle Sas il requisito riguarda la maggioranza degli accomandatari, oppure uno solo se i soci sono due.
L’impresa potrà inoltre disporre di non più di tre unità locali, anche fuori dalla circoscrizione camerale della sede, per fasi produttive o attività amministrative. 
Le condizioni sono due: 
• la direzione e la gestione devono restare all’artigiano, e 
• il suo lavoro deve continuare a caratterizzare la produzione, anche grazie agli strumenti digitali.
2) ComUnica, maestro artigiano, consorzi e Commissione consultiva
Nello specifico:
• l’articolo 3 allinea la disciplina dei consorzi e delle società consortili tra imprese artigiane alla definizione europea di Pmi (raccomandazione 2003/361/CE). Viene così superato il rinvio alle imprese industriali di minori dimensioni definite dal Cipi…e riteniamo che sia stato forse questo il punto che ha fatto sollevare le reazioni del mondo industriale…
• L’articolo 4 prevede che la dichiarazione sul possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo si presenti con la “comunicazione unica” per la nascita dell’impresa (art. 9 del DL n. 7/2007). Lo stesso canale vale per variazioni e cessazioni.
• Con l’articolo 5, regioni e province autonome potranno stabilire come riconoscere il maestro artigiano o di mestiere e la bottega-scuola, su richiesta delle imprese- e qui come Campania ” siamo avanti” visto cje abbiamo introdotto questa pratica da una decina d’anni.
• “L’articolo 6, infine, inserisce l’art. 8-bis, che istituisce la Commissione consultiva per l’artigianato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi oneri. Ne fanno parte un rappresentante del Mimit, uno della Conferenza delle Regioni, uno dell’Inps e quattro delle associazioni di categoria, tutti a titolo gratuito. La Commissione esprimerà pareri sulle politiche nazionali di settore e sull’aggiornamento di due atti: l’elenco delle attività artigiane del Dlgs n. 222/2016 e il Dpr n. 288/2001″ Riteniamo che questo organismo debba essere declinato a livello regionale e provinciale”.
3) L’aumento delle soglie dimensionali e l’anzianità
Nello schema di decreto non compaiono l’ampliamento  dei limiti dimensionali per mantenere lo status di impresa artigiana  né l’anzianità minima di 7 anni. Pertanto ci riserviamo di vedere il testo definitivo masulla base delle dichiarazioni della premier Meloni:
• si consente l’incremento dei dipendenti fino al 20% dei limiti attuali  in vigore per le diverse categorie ;
• viene innalzata a 7 anni  l’anzianità delle imprese artigiane  richiesta per l’applicazione delle novità della riforma.
L’incremento dimensionale  sarà consentito per un massimo del 20% dei limiti vigenti per le cinque categorie , che sono 
•  22 dipendenti elevabili a 27  con apprendisti per imprese che non lavorano in serie
• 11 dipendenti o 15 con apprendisti  per le  imprese con  lavorazione in serie non del tutto automatizzata 
•  38 dipendenti o 48  con apprendisti, per  imprese delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura 
• 10 dipendenti nell  imprese di trasporto
•  12 dipendenti e 17 con apprendisti nelle imprese di costruzioni edili.
Uno dei punti che come CNA Salerno desideriamo attenzionare e che abbiamo sollevato anche nell’assemblea provinciale di luglio scorso, è il principio di accessorieta’ nell’artigianato.
Il principio di accessorietà nell’artigianato (o delle attività cosiddette “accessorie”) è un concetto giuridico e fiscale fondamentale in Italia. Esso stabilisce che un’impresa artigiana può svolgere attività diverse da quella principale di produzione o prestazione di servizi (come la vendita commerciale o l’installazione), purché queste rimangano funzionali, secondarie e strettamente collegate all’attività artigiana stessa.
Questo principio serve a evitare che l’artigiano debba iscriversi anche al Registro delle Imprese come commerciante, mantenendo così la sua qualifica principale e i relativi regimi semplificati.
Riportiamo alcuni esempi di come si articola il principio nei diversi ambiti operativi:
– La vendita di beni accessori (Artigianato e Commercio)
L’impresa artigiana ha il diritto intrinseco di vendere i beni di propria produzione. Tuttavia, il concetto di accessorietà entra in gioco quando l’artigiano vende beni prodotti da terzi:
Criterio di strumentalità: La vendita di merci non autoprodotte è consentita senza bisogno di una licenza commerciale separata solo se i beni terzi completano o sono funzionali all’uso del prodotto artigianale (es. un sarto che vende bottoni o cravatte di terzi; un parrucchiere che vende shampoo professionale).
Limiti di volume: L’attività di vendita non deve diventare prevalente rispetto a quella di produzione o prestazione del servizio, sia in termini di tempo dedicato sia di fatturato.
L’installazione e la posa in opera (Attività impiantistiche)
Un altro tipico esempio riguarda le imprese che producono manufatti e poi li installano (es. fabbri, falegnami, serramentisti):
Fornitura con posa: L’installazione del bene prodotto dall’artigiano (come il montaggio di un infisso costruito in officina) è considerata un’attività accessoria e complementare alla produzione.
Abilitazioni tecniche: Se l’installazione tocca ambiti regolamentati (come gli impianti elettrici o termoidraulici ex DM 37/08), l’impresa deve comunque possedere i requisiti tecnici richiesti, anche se l’attività viene considerata accessoria alla produzione edilizia o metalmeccanica.
💼 Profili Fiscali e Previdenziali
Dal punto di vista della Camera di Commercio e dell’INPS:
Unicità dell’iscrizione: Se l’attività commerciale o di servizi terzi rispetta il vincolo di accessorietà, l’imprenditore rimane iscritto esclusivamente all’Albo delle Imprese Artigiane (AIA) e versa i contributi alla cassa previdenziale artigiani.
Perdita dei requisiti: Se l’attività accessoria supera per volume d’affari o organizzazione quella artigiana, l’impresa rischia la cancellazione dall’Albo Artigiani e l’inquadramento d’ufficio come impresa commerciale.
Come CNA Salerno crediamo che sia necessario incentrare la nuova disciplina sulla figura dell’imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che tale apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali e accessori e all’esercizio dell’attività artigiana . E’ per questo che siamo convinti che la riforma debba andare di pari passo con l’implementazione della legge 34 del 2026 ed in particolare con  l’applicazione di quanto previsto dall’ art.15
CNA Salerno e’ in attesa dei documenti ufficiali per poter approfondire tutti questi aspetti, per attivare tutele vere, snellire procedure, rendere efficace ogni cambiamento.
Riteniamo necessario farlo  nelle sedi opportune, con il lavoro rendendoci disponibili a confronti e chiarimenti, necessario al cambiamento e lo faremo coinvolgendo tutti i nostri associati.

E’ per questo che sull’email segreteria@cnasalerno.it aspettiamo di ricevere ogni parere sull’argomento perchè possiamo essere incisivi in questo momento epocale per il nostro artigianato perchè come dice il nostro presidente nazionale Dario Costantini, e’ un momento storico!