Lo Statuto

 

STATUTO DELLA CNA

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE  DI SALERNO

Il presente statuto contiene le modifiche approvate dall’assemblea della CNA Territoriale di Salerno nella riunione del 30 Novembre 2015 che ha recepito le modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale della CNA del 26 Marzo 2015 dichiarato, dalla Direzione Nazionale della CNA  nella seduta del 16 Giugno 2016, conforme alle disposizioni obbligatorie richieste dallo Statuto Nazionale.

INDICE

TITOLO I – Principi generali

Art.   1 –

Costituzione

Art.   2 –

Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

TITOLO II – Il Sistema CNA: Costituzione, Obiettivi, Articolazione

Art.   3 –

La CNA

Art.   4 –

Obiettivi del sistema CNA

Art.   5 –

Il sistema CNA

Art.   6 –

Le articolazioni del Sistema CNA

TITOLO III – Il Sistema CNA: requisiti di ammissione

Art.   7 –

Adesione al Sistema CNA

Art.   8 –

Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

TITOLO IV – Gli organi della CNA-Associazione Territoriale di Salerno

Art.   9 –

Composizione degli organi Territoriali della CNA

Art. 10 –

Gli organi della CNA Territoriale

Art. 11 –

L’Assemblea: durata e composizione

Art. 12 –

L’Assemblea: poteri e compiti

Art. 13 –

La Direzione: durata e composizione; poteri e compiti

Art. 14 –

La Presidenza: durata, composizione e compiti

Art. 15 –

Il Presidente

Art. 16 –

Presidenza onoraria

Art. 17 –

Il Segretario e/o Direttore

Art. 18 –

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 19 –

Il Collegio Territoriale dei Garanti

Art. 20 –

Cumulo delle cariche

TITOLO V – Autonomie finanziarie ed amministrative – Bilanci

Art. 21 –

Fondo comune

Art. 22 –

Autonomia finanziaria   

Art. 23 –

Bilanci

Art. 24 –

Piano strategico

TITOLO VI – Rapporto associativo – Norme disciplinari – Incompatibilità

Art. 25 –

Rapporto associativo

Art. 26 –

Incompatibilità

TITOLO VII –  Enti Confederali

Art. 27 –

Ente di Patronato per l’Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA)

TITOLO VIII – Norme finali

Art. 28 –

Logotipo e simbolo

Art. 29 –

Scioglimento della CNA – Associazione Territoriale di Salerno

Art. 30 –

Entrata in vigore dello Statuto, Regolamento Territoriale

Art. 31 –

Rinvio legislativo

Art. 32 –

Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

DISCIPLINA TRANSITORIA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

E’ costituita la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Territoriale di Salerno volontaria e senza fini di lucro, con sede in Salerno.

 

ART. 2 – Scopi  e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

  1. Scopi della CNA  – Associazione Territoriale di Salerno sono:
  1. la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza,la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a  livello territoriale;
  1. la stipula di accordi e contratti integrativi territoriali di lavoro.
  1. In diretta attuazione di tali scopi, la CNA – Associazione Territoriale di Salerno svolge le seguenti attività:
  1. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell’interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell’ambito del sistema produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell’associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
  1. promuove la prestazione, anche diretta, e/o fornisce dei servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
  1. promuove lo sviluppo e la tutela dell’assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani, e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA Territoriale di Salerno si avvale del Patronato EPASA-ITACO, Ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152.
  1. assume iniziative volte alla qualificazione e all’aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale di Istruzione Professionale per L’Artigianato e le Piccole Imprese;
  1. attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
  1. assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
  1. costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
  1. potrà svolgere anche attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
  1. individua i bisogni degli associati nella gestione dell’impresa, nella relazione con il mercato e con l’ambiente nel quale è inserita l’impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
  1. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 – La CNA – Associazione Territoriale di Salerno

  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno,  costituisce il primo livello del sistema nazionale ed unitario di rappresentanza, delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
  1. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali:  CNA – Associazioni Territoriali o unità di primo livello  (di seguito CNA Territoriali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.
  1. Ogni associato della CNA – Associazione Territoriale di Salerno è titolare del rapporto associativo con l’intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
  1. L’adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all’inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

     

  1. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.
  1. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
  1. La Direzione Nazionale, ai sensi dell’art. 13, lett. h) dello Statuto Nazionale può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:
  1. il Partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine di svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitate e specifiche;

  2. l’Aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l’aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l’autonomia organizzativa statutaria dell’associazione richiedente;
  1. Dei rapporti di Partenariato, Aggregazione e Affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.

ART. 4 – Obiettivi del sistema CNA

  1. Il sistema CNA opera per l’affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all’impresa, al lavoro, all’economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi  strategici  dell’intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle  imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l’autonomia e l’integrazione sociale, l’indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l’onestà, l’integrità morale.
  1. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell’Unione Europea.
  1. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l’unità delle organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell’impresa.
  1. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell’intero Paese e per l’integrazione politica ed economica dell’Europa.
  1. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un’adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.
  1. Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
  1. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
  1. la rappresentanza e tutela degli interessi;

  2. la promozione economica delle imprese;

  3. la predisposizione e l’erogazione di servizi alle imprese.
  1. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
  1. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell’obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
  1. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 5 – Il sistema CNA

  1. La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.
  1. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
  1. le Unioni: organizzate a livello territoriale o regionale ed a livello nazionale;

  2. CNA Professioni;

  3. CNA Pensionati;

  4. i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

A) La CNA – Associazione Territoriale di Salerno.

  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno,  così come individuata nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale è il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, ed è  a sua volta costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la  sede della loro impresa nel rispettivo territorio. Essa comprende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA.
  1. Nella CNA – Associazione Territoriale di Salerno,  si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno  opera per l’organizzazione di mestieri e delle rispettive Unioni, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l’entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, e in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni, mettendo a disposizione personale qualificato.
  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno garantisce nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che la compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all’Assemblea territoriale al fine di conferire valore confederale all’Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA.
  1. I mestieri che compongono le Unioni territoriali, o le unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell’Assemblea territoriale della CNA Territoriale di Salerno fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.
  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno,  all’interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti alle imprese associate, favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra CNA territoriali del sistema CNA.
  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno:
  1. rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell’ambito del territorio di sua competenza;
  1. rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale  nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
  1. garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri delle relative Unioni Territoriali, siano rappresentati negli organi dell’Associazione;
  1. stipula, con il concorso delle Unioni e/o i Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni  sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
  1. individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l’intero sistema CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
  1. attua e gestisce nell’ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
  1. definisce le politiche finanziarie territoriali, nell’ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l’attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell’organizzazione;
  1.  stabilisce direttamente, tenuto anche conto degli indirizzi dei livelli confederali, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell’ambito dell’Associazione;
  1. detiene il potere esclusivo nell’ambito del territorio di riferimento di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
  1. rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali;
  1. le CNA Territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune.
  1. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, la CNA – Associazione Territoriale di Salerno  può proporre, e richiedere alla Direzione Nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.
  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno  individua ed organizza nell’ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza,  i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l’intero sistema CNA.
  1. La CNA- Associazione Territoriale di Salerno  può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
  1. La Direzione della CNA Nazionale, valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA Nazionale e con i requisiti di cui all’ art. 8 dello stesso e ne delibera l’accettazione.

ART. 6 – Le articolazioni del Sistema CNA

A) Le Unioni CNA e i Mestieri

  1. L’Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA. Essa svolge una funzione di coordinamento e di rappresentanza, all’interno del sistema CNA, dei Mestieri che la compongono. I livelli territoriali possono costituire “macro unioni” o “comparti” di aggregazione delle Unioni riconosciute.
  1. Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.
  1. Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
  1. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.
  1. Le Unioni sono articolazioni dei livelli confederali Territoriali o Regionali e Nazionale e concorrono a comporre il sistema CNA.
  1. Sono organi dell’Unione Territoriale di Salerno dove istituite:
  • il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.

  1. I Presidenti di Unione Territoriale restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
  1. Il Presidente di ciascuna Unione è membro di diritto dell’Assemblea Territoriale della CNA e della Direzione Territoriale della CNA.
  1. Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA – Associazione Territoriale di Salerno.
  1. Il Presidente Territoriale della CNA delega, di norma, all’Unione ed al suo Presidente di:
  1. rappresentare gli interessi degli associati dell’Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;

  2. rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni di Mestiere o indicarne, sentita la Presidenza della CNA Territoriale, i portavoce;

  3. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL integrativi territoriali dei rispettivi mestieri e/o settori;

  4. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativai;

  5. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi  corrispondenti.
  1. Nel caso il Presidente della CNA  Territoriale  non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione Territoriale  corrispondente.
  1. Il Presidente della CNA Territoriale per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione territoriale.
  1. Le Unioni Territoriali non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente della CNA Territoriale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi Territoriali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
  1. Le Unioni Territoriali  concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA  Territoriale, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA Territoriale impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

B) I Raggruppamenti di Interesse

  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno,  promuove l’organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
  1. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme  delibera della Direzione Territoriale della CNA di Salerno.
  1. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse Territoriale è membro di diritto del Consiglio  e della Direzione Territoriale della CNA di Salerno.

C) CNA PROFESSIONI

  1. CNA Professioni è l’articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all’art. 26 D. Lgs. 206/2007.
  1. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
  1. Su proposta di una Unione CNA, la Direzione Nazionale può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un  mestiere costituente un’Unione, di un’associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all’art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La delibera della Direzione, contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L’associazione utilizzerà la denominazione “CNA ….  Professionisti” integrata dalla indicazione della professione esercitata.
  1. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni “CNA….Professionisti” e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all’uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

D) CNA PENSIONATI

  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno costituisce la CNA Pensionati, garantendone gli opportuni ambiti di autonomia politica, oltre i necessari supporti organizzativi per i Pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al Sistema CNA.
  1. Il Presidente di CNA Pensionati è componente di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA – Associazione Territoriale di Salerno.
  1. Il Segretario Territoriale di CNA Pensionati è nominato dalla Direzione Territoriale  CNA Pensionati su proposta della Presidenza di CNA Pensionati, d’intesa con il Direttore e/o Segretario della CNA Territoriale.
  1. L’Assemblea Territoriale di CNA Pensionati elegge i propri rappresentanti nell’Assemblea della CNA – Associazione Territoriale di Salerno nella misura prevista dal Regolamento e/o da delibera della Direzione Territoriale.

E) CNA CITTADINI

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all’elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l’entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell’assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

TITOLO III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 – Adesione al sistema CNA

  1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
  1. Gli associati al sistema CNA debbono:
  1. accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA Territoriale di riferimento;

  2. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto della CNA Territoriale, nel regolamento e nel codice etico;

  3. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell’organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;

  4. l’adesione impegna l’associato a fornire al sistema CNA e a tutti i suoi enti di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l’anonimato, l’utilizzo e l’elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant’altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;

  5. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.
  1. I diritti degli associati CNA:
  1. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi Territoriali, secondo le norme dei propri Statuti.

  2. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto e non sono ammesse deleghe.

  3. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell’organo che convoca.

  4. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema territoriale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.

  5. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell’organo che convoca l’organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA.

  6. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

ART. 8 – Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

  1. Per fare parte del sistema CNA, la CNA-Associazione Territoriale di Salerno assume il presente statuto che garantisce sostanzialmente:
  1. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9;

  2. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA Territoriale, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA Territoriale, pensionati iscritti a CNA Pensionati Territoriale;

  3. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l’alto;

  4. il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA  delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall’Assemblea Nazionale e Territoriale della CNA;

  5. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto Nazionale;

  6. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale;

  7. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;

  8. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant’altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;

  9. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;

  10. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;

  11. il divieto dei Presidenti, che abbiano cessato l’incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l’incarico di Vice Presidente;

  12. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;

  13. la costituzione di CNA Pensionati Territoriale, garantendone ambiti di autonomia politica  oltre che i necessari supporti organizzativi e finanziari;

  14. l’obbligo dell’uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d’atto che la titolarità esclusiva di tali denominazioni, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;

  15. il concorso alla nomina del Collegio Territoriale dei Garanti e l’impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;

  16. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.
  1. Lo statuto della CNA – Associazione Territoriale di Salerno contiene tutte le altre previsioni che lo statuto nazionale afferma come obbligatorie.

TITOLO IV

GLI ORGANI  DELLA CNA – Associazione Territoriale di Salerno

ART. 9 – Composizione degli organi  della CNA – Associazione Territoriale di Salerno

  1. Gli organi della CNA – Associazione Territoriale di Salerno,  fatto salvo quanto stabilito per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.
  1. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni Territoriali della CNA – Associazione Territoriale di Salerno non possono essere a tale titolo membri di alcun  organo Territoriale.
  1. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
  1. E’ proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall’ambito associativo designante e i poteri e l’autonomia dell’organo stesso.

ART. 10 – Gli organi della CNA – Associazione Territoriale di Salerno

  1. Gli Organi della CNA – Associazione Territoriale di Salerno sono:
  • l’Assemblea;

  • la Direzione;

  • la Presidenza;

  • il Presidente;

  • il Collegio dei Revisori dei Conti;

  • il Collegio dei Garanti.

  1. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme del presente statuto, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:
  1. non è ammesso il principio di cooptazione;

  2. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l’organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l’organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l’organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell’organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all’ordine del giorno, alla prima riunione dell’organo elettivo;

  3. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l’organo, il Presidente, convoca senza indugio, l’organo elettivo per il rinnovo dell’intero organo;

  4. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il componente più anziano per età dell’organo. Qualora anch’essi dimissionari o decaduti  provvede  il componente in carica più anziano per età dell’Assemblea Territoriale;

  5. nella assemblea territoriale, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l’ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l’Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 – L’Assemblea: durata e composizione

  1. L’Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l’anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti a CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.
  1. Sono membri dell’Assemblea:
  1. il Presidente in carica della CNA Territoriale e  delle Unioni Territoriali;

  2. i componenti la Presidenza Territoriale;

  3. i Presidenti  in carica di EPASA-ITACO, CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse;

  4. un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni 4 anni, secondo le modalità previste dal regolamento e/o della Direzione della CNA Territoriale;

  1. Possono partecipare alla seduta dell’Assemblea Territoriale, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell’Assemblea. Nelle riunioni dell’Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.
  1. I Presidenti di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell’Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell’elezione di questi ultimi.

ART. 12 – L’Assemblea: poteri e compiti

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA – Associazione Territoriale di     Salerno.

  2. L’Assemblea:
  1. stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell’artigianato e della piccola e media impresa;

  2. esamina l’andamento della CNA e delle strutture collegate;

  3. determina, su proposta della Direzione, l’ammontare della quota associativa Territoriale comprensiva della contribuzione alla CNA Nazionale;

  4. approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo della CNA Territoriale proposto dalla Direzione;

  5. delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all’ordine del giorno;

  6. approva, in seduta ordinaria, lo statuto e le sue eventuali modifiche, sottoponendolo successivamente alla valutazione di compatibilità alla Direzione Nazionale della CNA;

  7. favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra CNA territoriali del sistema CNA.
  1. L’Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno una  ora rispetto alla prima e può essere convocata, inoltre per specifiche questioni, su richiesta di un terzo dei componenti.
  1. Le decisioni dell’Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti e con una maggioranza di  almeno il 50%  più uno dei presenti stessi.
  1. L’Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:
  • deliberare il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli;

  • eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di quest’ultimi;

  • eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

  • eleggere, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il regolamento ne disciplinerà modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il sistema CNA.
  1. In caso di necessità la Presidenza può convocare l’Assemblea in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente, di Vicepresidenti o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.
  1. L’elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l’Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13 – La Direzione: durata, composizione, poteri e compiti;

  1. La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall’Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, i professionisti iscritti alla CNA,  i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento.
  1. Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti Territoriali delle Unioni, di CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse riconosciuti e di CNA Professioni.
  1. La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  1. La Direzione ha il compito di:
  1. nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario e/o il Direttore della CNA Territoriale;

  2. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA stabilite dall’Assemblea;

  3. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA  proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario e/o Direttore;

  4. deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell’Assemblea;

  5. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell’Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;

  6. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA;

  7. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle articolazioni territoriali  del sistema CNA del presente statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti;

  8. deliberare in merito all’acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell’ambito delle linee di politica finanziaria decise dall’Assemblea;

  9. approvare il regolamento della CNA Territoriale;
  1. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;

  2. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;

  3. presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo;

  4. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio;

  5. proporre all’Assemblea la quota associativa territoriale e la contribuzione alla CNA Nazionale;

  6. ratificare le decisioni prese in via d’urgenza dalla Presidenza di competenza della Direzione;

  7. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA;
  1. La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.
  1. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti  i), j), k).

ART. 14 – La Presidenza: durata, composizione e compiti

  1. La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario e/o Direttore della CNA Territoriale.
  1. La Presidenza:
  1. promuove l’attività politica della CNA territoriale;

  2. ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;

  3. adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario e/o Direttore, il Piano Strategico poliennale;

  4. verifica l’attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;

  5. convoca l’Assemblea e la Direzione, stabilendone l’ordine del giorno;

  6. può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d’urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;

  7. in caso di mancata nomina dei membri dei Collegi dei Garanti o dei Collegi dei Revisori da parte dei corrispondenti  organi territoriali, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo;

  8. in caso di mancata presentazione agli organi preposti all’approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dai rispettivi statuti, la Presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare l’organo territoriale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo;

  9. decide le adesioni e le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso Enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA Territoriale;

  10. delibera su proposta del Segretario e/o Direttore lo Statuto giuridico ed economico del personale dipendente, le assunzioni, licenziamenti, inquadramento contrattuale dei dipendenti, dei funzionari e/o dirigenti  della CNA territoriale di Salerno;

  11. presenta alla Direzione il Bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio;

  12. presenta alla Direzione il bilancio consuntivo;

  13. delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA territoriale di Salerno;
  1. delibera sull’apertura e/o chiusura di conti correnti, fidi, mutui bancari e/o postali, fidejussioni, conferendo ad altri eventuali delegati il potere di firma, oltre al presidente, sempre nell’interesse dell’associazione;

  2. nomina gli organi del Comitato Territoriale dell’Epasa-Itaco e/o l’eventuale scioglimento secondo quanto previsto dallo statuto nazionale dell’Ente.  

La Presidenza viene convocata dal Presidente che ne  stabilisce l’ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione con un intervallo di almeno una ora rispetto alla prima. Può essere convocata, inoltre, per specifiche questioni su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le decisioni della Presidenza sono ritenute valide in prima convocazione se assunte a maggioranza alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione se assunte a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti. 

ART. 15 – Il   Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
  1. Il Presidente Territoriale:
  1. ha la rappresentanza politica della CNA Territoriale di Salerno;

  2. ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Territoriale;

  3. rappresenta la CNA Territoriale, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;

  4. presiede gli Organi ed è il rappresentante legale della CNA Territoriale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

  5. ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;

  6. può conferire deleghe per il compimento degli atti nell’ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Territoriali CNA e di CNA Professioni;

  7. se necessario può assumere, determinazioni di urgenza che dovranno essere ratificati dagli organi di competenza;

  8. ha il potere di firma della gestione di conti correnti, fidi, fidejussioni e mutui bancari e/o postali aperti a nome e per conto della CNA Territoriale di Salerno, anche a firma disgiunta con altri eventuali delegati dalla Presidenza.

  1. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.
  1. Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 16 – Presidenza onoraria

  1. L’Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Territoriale a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente e/o Vice Presidente della CNA Territoriale di Salerno.
  1. Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell’ Assemblea e della Direzione.
  1. Il regolamento disciplinerà la durata della carica.

ART. 17 – Il Segretario e/o Direttore della CNA Territoriale di Salerno

  1. Il Segretario e/o Direttore viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.
  1. Il Segretario e/o Direttore:
  1. è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Territoriale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;

  2. propone alla Presidenza  il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale;

  3. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA Territoriale e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;

  4. propone alla Presidenza  l’articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività della CNA e l’attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari e dirigenti;

  5. stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone alla Presidenza l’assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti e dei funzionari. Nell’espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;

  6. partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Territoriale;

  7. coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell’attuazione delle decisioni politiche.
  1. Il regolamento attuativo dello statuto della CNA  Territoriale di Salerno, può prevedere una durata temporale anche per l’incarico di segretario e/o direttore.

ART. 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall’Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Territoriale di Salerno.
  1. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all’assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza.
  1. Qualora la situazione economica e finanziaria della CNA Territoriale di Salerno, sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essa, la CNA Territoriale di Salerno, può prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

ART. 19 – Il Collegio Territoriale dei Garanti

  1. Il Collegio Territoriale dei Garanti è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo  nell’ambito della CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato, esso è presieduto da un giurista.
  1. Il Collegio dei Garanti viene eletto dall’Assemblea della CNA all’unanimità; rimane in carica per quattro anni.
  1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide  qualunque controversia che insorga  all’interno della CNA Territoriale di Salerno, in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi della CNA; esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA Territoriale.
  1. Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione Territoriale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA Territoriale.
  1. La CNA Territoriale di Salerno, può richiedere al Collegio Nazionale dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottate.
  1. La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriale di appartenenza, ferma la facoltà dell’appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest’ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.
  1. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. 

ART. 20 – Cumulo delle cariche

  1. Si rinvia al regolamento interno della CNA Territoriale di Salerno la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all’interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni. In assenza del regolamento aggiornato della CNA Territoriale di Salerno valgono i criteri di quello nazionale.

TITOLO V

AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

ART. 21 – Fondo comune

  1. Il Fondo comune della CNA – Associazione Territoriale di Salerno è costituito dalle quote associative annuali di competenza territoriale, integrative, straordinarie,  versate da tutti gli associati, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.
  1. L’entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono decise dall’Assemblea Territoriale su proposta della Direzione.
  1. In caso di scioglimento della CNA Territoriale, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. (lett.b-comma 4 quienquies-Art.111 del T.U.I.R.).
  1. In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. (lett.a-comma 4 quienquies-Art.111 del T.U.I.R.)

ART. 22 – Autonomia finanziaria

  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
  1. Nell’ambito della propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale la CNA – Associazione Territoriale di Salerno si impegna a garantire il versamento della contribuzione al sistema CNA, secondo l’entità e le modalità stabilite dall’assemblea nazionale della CNA.  
  1. I creditori della CNA Territoriale di Salerno possono far valere i propri diritti solo sul proprio fondo comune.

ART. 23 – Bilanci

  1. Gli organi della CNA Territoriale di Salerno approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi. La CNA – Associazione Territoriale diSalerno adotta uno schema unico di bilancio così come stabilito dalla CNA Nazionale.
  1. Il bilancio preventivo della CNA Territoriale di Salerno deve essere approvato entro il mese di giugno di ciascun anno.
  1. Il bilancio consuntivo della CNA Territoriale di Salerno deve essere approvato entro il mese di giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. Il monitoraggio, la verifica ed il controllo dei bilanci sono disciplinati da apposito capitolo del regolamento attuativo dello statuto, lo stesso deve essere recepito nei singoli statuti e regolamenti dei soggetti costituenti il sistema.
  1. La CNA Territoriale di Salerno persegue l’obiettivo del pareggio di bilancio.
  1. La CNA Territoriale di Salerno, quando richiesto, produce un bilancio consolidato, nel quale debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.
  1. Il bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad esso deve allegare la propria relazione.

ART.24 – Piano Strategico

  1. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è lo strumento fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
  1. La CNA Territoriale di Salerno, adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, le Unioni partecipano alla definizione di tale Piano Strategico.

TITOLO VI

RAPPORTO ASSOCIATIVO

NORME DISCIPLINARI – INCOMPATIBILITA’

ART. 25 – Rapporto associativo

  1. La CNA Territoriale di Salerno si uniforma al logotipo CNA, così come previsto dal successivo art. 29, seguito dalla relativa denominazione (CNA Salerno).
  1. La CNA Territoriale di Salerno aderisce al sistema CNA a tempo illimitato, salvo l’esercizio del diritto di revoca dell’adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l’ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 del presente statuto.
  1. La CNA Territoriale di Salerno  prevede che la revoca dell’adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell’attuarsi giuridico formale dell’evento.
  1. Il commissariamento o l’estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l’efficacia del provvedimento.
  1. Il commissariamento non fa venir meno l’autonomia e la soggettività giuridica della CNA Territoriale di Salerno che risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
  1. Il Codice Etico della CNA Nazionale è recepito dalla  CNA Territoriale di Salerno nel proprio statuto.

ART. 26 – Incompatibilità

  1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA Territoriale di Salerno, di Presidente di Unione, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l’assunzione di incarichi e di  candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
  1. Essi decadono da tutti gli organi confederali e territoriali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
  1. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.
  1. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l’estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario e/o Direttore Territoriale.
  1. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l’appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
  1. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.
  1. L’appartenenza a organi della CNA Associazione Territoriale di Salerno  è incompatibile con l’appartenenza ad organi di altre associazioni imprenditoriali.
  1. Gli organi competenti, valuteranno eventuali aspetti di particolare incompatibilità funzionale al momento dell’accettazione della candidatura, nel rispetto della legislazione vigente.
  1. Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono incarichi di cui al primo e quarto comma, previo assenso della direzione della CNA territoriale di Salerno, che ne verifica le compatibilità funzionali.

TITOLO VII

ENTI CONFEDERALI

ART. 27- Ente di Patronato per l’Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA-ITACO)

  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno si avvale dell’EPASA-ITACO (Ente di Patronato per l’Assistenza Sociale agli Artigiani), promosso dalla CNA Nazionale e legalmente riconosciuto, che opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.
  1. L’EPASA-ITACO, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/ 2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per  attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.
  1. Ha inoltre il compito di coadiuvare l’organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.
  1. La Presidenza Territoriale della CNA di Salerno, nomina tra i suoi associati un comitato Territoriale Epasa-Itaco composto minimo da tre persone, una delle quali designata dalla CNA Pensionati, con il compito di coordinare le attività dell’EPASA-ITACO.
  1. La Presidenza Territoriale della CNA di Salerno nomina il Presidente del comitato.
  1. La Presidenza Territoriale della CNA di Salerno di intesa con gli organi nazionali dell’EPASA-ITACO potrà costituire sedi zonali.
  1. La Presidenza Territoriale della CNA di Salerno, potrà distaccare propri dipendenti presso la sede provinciale e le sedi zonali dell’EPASA-ITACO, anche con funzioni di direttore.
  1. Quando non è stato nominato il comitato Territoriale EPASA-ITACO, si intende costituito dalla rispettiva presidenza della CNA Territoriale di Salerno come previsto dallo Statuto Nazionale EPASA-ITACO.

     

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 28 – Logotipo e simbolo

  1. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l’immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
  1. L’uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

ART. 29 – Scioglimento della CNA – ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI SALERNO

  1. Lo scioglimento della CNA – Associazione Territoriale di Salerno può essere  deliberato esclusivamente dall’Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza dei tre quarti dei propri componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.
  1. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA Territoriale di Salerno; i beni della CNA Territoriale di Salerno che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA Territoriale di Salerno.

ART. 30 – Entrata in vigore dello Statuto della CNA – Associazione Territoriale di Salerno, regolamento e codice etico;

  1. Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 90 giorni dall’approvazione del presente Statuto, la Direzione Territoriale della CNA di Salerno dovrà approvare il regolamento. In caso di  non approvazione si farà riferimento a quello nazionale.
  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno recepisce il codice etico approvato dall’Assemblea nazionale della CNA.

ART. 31 – Rinvio legislativo

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 32 – Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

  1. Il presente Statuto della CNA – Associazione Territoriale di Salerno, approvato dall’Assemblea del 30 Novembre 2015  abroga ogni precedente similare normativa.
  1. L’Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente della CNA Territoriale di Salerno, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.
  1. L’Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente  della CNA Territoriale di Salerno, espresso e formale mandato ad apportare tutte le eventuali modifiche consigliate dalla direzione nazionale in ordine alla ammissibilità nel sistema CNA senza fare alcun passaggio con gli organi territoriali.

DISCIPLINA TRANSITORIA

  1. La CNA – Associazione Territoriale di Salerno, prima del deposito e registrazione del presente statuto, lo rimette alla Direzione Nazionale della CNA  che dovrà esprimere il parere vincolante in ordine ai requisiti di ammissione al sistema CNA.

  1. Nell’ipotesi di mancata adozione o adeguamento dello statuto la CNA Territoriale di Salerno  riconosce fin d’ora alla Direzione Nazionale della CNA il potere di nominare un Commissario, con il compito di provvedere a tutti gli incombenti necessari al fine di consentire la partecipazione, di pieno diritto al sistema CNA.

  1. Fino all’approvazione del presente statuto la CNA Territoriale di Salerno sarà regolata dal vigente statuto anche per quanto attiene all’elezione degli organi, salvo per le parti incompatibili con il presente statuto, che trova immediata applicazione.

  1. Gli organi attualmente in carica della CNA Territoriale di Salerno resteranno in carica fino al loro rinnovo, che avverrà secondo le norme del presente statuto e di quelle dell’ emanando Regolamento Attuativo.

Il Presidente CNA Salerno